STATUTO

STATUTO 2015-10-21T09:22:37+00:00

ART. 1 – (Denominazione e sede)

  1. E’ costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in materia, l’associazione di promozione sociale denominata:  “ASSOCIAZIONE NEUROSCIENZE INSIEME”con sede in via Treviso, 29, nel Comune di Thiene (VI). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 – (Finalità)

  1. L’associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge, in ambito socio-sanitario e della formazione, attività di promozione e utilità sociale.
  2. L’Associazione opera ricorrendo prevalentemente all’apporto volontario e gratuito dei soci ed ha per scopo quello di favorire e promuovere il benessere della persona all’interno del ciclo di vita attraverso la realizzazione e promozione di servizi di informazione, aiuto, accompagnamento e sostegno con interventi e azioni dirette a bambini, adolescenti, adulti, anziani e istituzioni sociali, enti privati e pubblici.
  3. Le attività che si propone sono in particolare:
  • Coinvolgere la collettività e i soci dell’associazione con attività informative finalizzate alla promozione della cultura e alla conoscenza e al miglioramento di corretti stili di vita anche attraverso l’organizzazione, la promozione e la gestione di laboratori, incontri ed ogni altra iniziativa atta ad aumentare il benessere di adulti, anziani, giovani e bambini.
  • Promuovere il benessere nelle varie fasi del ciclo di vita, con particolare attenzione ai minori e agli anziani, tramite attività di informazione, anche attraverso l’attivazione di appositi sportelli.
  • Organizzare attività di aiuto compiti e doposcuola, sia direttamente sia ricorrendo a soggetti terzi come insegnanti, genitori, volontari.
  • Promuovere ogni altra attività, iniziativa o intervento finalizzate al raggiungimento degli scopi e/o attività di cui sopra.
  • Svolgere incontri informativi ai soci dell’associazione, tramite conferenze e corsi sulle tematiche inerenti il benessere della persona.
  • Collaborare con le Pubbliche Amministrazioni, Enti Locali, altre associazioni e tutti i soggetti pubblici e privati aventi scopi analoghi o connessi ai propri.
  • Sensibilizzare l’opinione pubblica e gli Enti preposti sulle tematiche inerenti il benessere della persona.

ART. 3 – (Soci)

  1. Sono ammesse all’Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
  2. L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo.

Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

  1. Ci sono 3 categorie di soci:
  • ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea,
  • sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie,
  • benemeriti: sono persone nominate tali dall’Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell’Associazione.
  1. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile e in nessun caso può essere restituita.

ART. 4 – (Diritti e doveri dei soci)

  1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
  2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell’associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata.
  3. Il Consiglio Direttivo potrà determinare, con apposita delibera, le modalità per rimborsare le spese sostenute dai Soci nell’espletamento delle prestazioni svolte a favore dell’Associazione.
  4. I soci devono versare nei termini la quota sociale entro il 31 dicembre di ogni anno e rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
  5. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 5 – (Recesso ed esclusione del socio)

  1. Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.
  2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’Associazione. E’ comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.
  3. L’esclusione è deliberata dall’Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato, nei confronti del socio che:
  4. non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell’Associazione;
  5. si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale;
  6. svolga attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
  7. in qualunque modo arrechi danni gravi anche morali, all’Associazione.
  8. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all’interno dell’Associazione sia all’esterno per delega. 70

ART. 6 – (Organi sociali)

  1. Gli organi dell’associazione sono:

– Assemblea dei soci; – Consiglio direttivo; – Presidente

  1. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ART. 7 – (Assemblea)

1.    L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci.

  1. E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori;
  2. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
  3. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8 – (Compiti dell’Assemblea)

  1. L’assemblea deve:
  • approvare il rendiconto conto consuntivo e preventivo;
  • fissare l’importo della quota sociale annuale;
  • determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
  • approvare l’eventuale regolamento interno;
  • deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
  • eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
  • deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 9 – (Validità Assemblee)

  1. L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
  2. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
  3. Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno).
  4. L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 3/4 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di ¾ dei soci.

ART. 10 – (Verbalizzazione)

  1. Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell’assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal presidente.
  2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 11 – (Consiglio direttivo)

  1. Il consiglio direttivo è composto da 3 membri eletti dall’assemblea tra i propri componenti.
  2. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti tutti i componenti.
  3. Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea; redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
  4. Il consiglio direttivo dura in carica per 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per 2 mandati. 

ART. 12 – (Presidente)

  1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione, presiede il Consiglio direttivo e l’assemblea; convoca l’assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

ART. 13 – (Risorse economiche)

  1. Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
  2. quote e contributi degli associati;
  3. eredità, donazioni e legati;
  4. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
  5. contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
  6. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
  9. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
  10. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
  11. L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione.
  12. L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

ART. 14 – (Rendiconto economico-finanziario)

  1. Il rendiconto economico-finanziario dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
  2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall’assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell’associazione almeno 20 gg. prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.
  3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.

ART. 15 – (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

  1. L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea con le modalità di cui all’art. 9.
  2. In tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.

ART. 16 – (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.