ART. 1 – (Denominazione e sede)
- E’ costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in materia, l’associazione di promozione sociale denominata: “ASSOCIAZIONE NEUROSCIENZE INSIEME”con sede in via Treviso, 29, nel Comune di Thiene (VI). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
ART. 2 – (Finalità)
- L’associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge, in ambito socio-sanitario e della formazione, attività di promozione e utilità sociale.
- L’Associazione opera ricorrendo prevalentemente all’apporto volontario e gratuito dei soci ed ha per scopo quello di favorire e promuovere il benessere della persona all’interno del ciclo di vita attraverso la realizzazione e promozione di servizi di informazione, aiuto, accompagnamento e sostegno con interventi e azioni dirette a bambini, adolescenti, adulti, anziani e istituzioni sociali, enti privati e pubblici.
- Le attività che si propone sono in particolare:
- Coinvolgere la collettività e i soci dell’associazione con attività informative finalizzate alla promozione della cultura e alla conoscenza e al miglioramento di corretti stili di vita anche attraverso l’organizzazione, la promozione e la gestione di laboratori, incontri ed ogni altra iniziativa atta ad aumentare il benessere di adulti, anziani, giovani e bambini.
- Promuovere il benessere nelle varie fasi del ciclo di vita, con particolare attenzione ai minori e agli anziani, tramite attività di informazione, anche attraverso l’attivazione di appositi sportelli.
- Organizzare attività di aiuto compiti e doposcuola, sia direttamente sia ricorrendo a soggetti terzi come insegnanti, genitori, volontari.
- Promuovere ogni altra attività, iniziativa o intervento finalizzate al raggiungimento degli scopi e/o attività di cui sopra.
- Svolgere incontri informativi ai soci dell’associazione, tramite conferenze e corsi sulle tematiche inerenti il benessere della persona.
- Collaborare con le Pubbliche Amministrazioni, Enti Locali, altre associazioni e tutti i soggetti pubblici e privati aventi scopi analoghi o connessi ai propri.
- Sensibilizzare l’opinione pubblica e gli Enti preposti sulle tematiche inerenti il benessere della persona.
ART. 3 – (Soci)
- Sono ammesse all’Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
- L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo.
Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
- Ci sono 3 categorie di soci:
- ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea,
- sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie,
- benemeriti: sono persone nominate tali dall’Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell’Associazione.
- Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile e in nessun caso può essere restituita.
ART. 4 – (Diritti e doveri dei soci)
- I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
- Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell’associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata.
- Il Consiglio Direttivo potrà determinare, con apposita delibera, le modalità per rimborsare le spese sostenute dai Soci nell’espletamento delle prestazioni svolte a favore dell’Associazione.
- I soci devono versare nei termini la quota sociale entro il 31 dicembre di ogni anno e rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
- Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.
ART. 5 – (Recesso ed esclusione del socio)
- Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.
- Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’Associazione. E’ comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.
- L’esclusione è deliberata dall’Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato, nei confronti del socio che:
- non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell’Associazione;
- si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale;
- svolga attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
- in qualunque modo arrechi danni gravi anche morali, all’Associazione.
- La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all’interno dell’Associazione sia all’esterno per delega. 70
ART. 6 – (Organi sociali)
- Gli organi dell’associazione sono:
– Assemblea dei soci; – Consiglio direttivo; – Presidente
- Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.
ART. 7 – (Assemblea)
1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci.
- E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori;
- L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
- L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.
ART. 8 – (Compiti dell’Assemblea)
- L’assemblea deve:
- approvare il rendiconto conto consuntivo e preventivo;
- fissare l’importo della quota sociale annuale;
- determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
- approvare l’eventuale regolamento interno;
- deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
- deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.
ART. 9 – (Validità Assemblee)
- L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
- Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
- Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno).
- L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 3/4 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di ¾ dei soci.
ART. 10 – (Verbalizzazione)
- Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell’assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal presidente.
- Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.
ART. 11 – (Consiglio direttivo)
- Il consiglio direttivo è composto da 3 membri eletti dall’assemblea tra i propri componenti.
- Il consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti tutti i componenti.
- Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea; redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
- Il consiglio direttivo dura in carica per 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per 2 mandati.
ART. 12 – (Presidente)
- Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione, presiede il Consiglio direttivo e l’assemblea; convoca l’assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
ART. 13 – (Risorse economiche)
- Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
- contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
- I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
- L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione.
- L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.
ART. 14 – (Rendiconto economico-finanziario)
- Il rendiconto economico-finanziario dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
- Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall’assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell’associazione almeno 20 gg. prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.
- Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.
ART. 15 – (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)
- L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea con le modalità di cui all’art. 9.
- In tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.
ART. 16 – (Disposizioni finali)
Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.